Cripto-valute in bilancio: le nuove regole OIC e Agenzia delle Entrate

Cripto-valute in bilancio: le nuove regole OIC e Agenzia delle Entrate

Dal 6 luglio 2026 le imprese italiane hanno finalmente un riferimento ufficiale per contabilizzare Bitcoin, Ethereum e altri asset digitali. Agenzia delle Entrate e OIC hanno pubblicato congiuntamente la prima scheda tecnica dedicata al trattamento contabile e fiscale delle cripto-valute.

Come vengono classificate?

Le cripto-valute non sono strumenti finanziari né beni monetari. L'OIC le riconduce alla categoria delle immobilizzazioni immateriali (OIC 24). Da lì, la classificazione dipende dall'intenzione dell'impresa:

  • Detenzione duratura → immobilizzazioni immateriali, iscritte al costo storico, senza ammortamento. Possibile svalutazione se il fair value scende in modo permanente.
  • Vendita nell'attività ordinaria → rimanenze, valutate al minore tra costo e valore di mercato.

Il nodo interpretativo

La classificazione dipende dalla volontà della direzione aziendale e dalla sua capacità effettiva di detenere l'asset nel tempo. In un mercato volatile, questa distinzione potrà generare discussioni in fase di revisione e accertamento fiscale.

Regime fiscale

L'art. 110, comma 3-bis del TUIR stabilisce l'irrilevanza fiscale delle valutazioni a fine esercizio: le oscillazioni di valore non entrano nel reddito imponibile fino alla cessione, quando la plusvalenza o minusvalenza diventa rilevante.

Cosa fare subito

Chi gestisce bilanci e fiscalità d'impresa dovrebbe rivedere fin d'ora la propria policy di classificazione degli asset digitali. La scelta iniziale, una volta documentata nelle politiche contabili, sarà un elemento chiave nei futuri accertamenti.